Gli atleti federati potranno allenarsi nella propria provincia a partire da lunedì 18 maggio

È stata pubblicata una modifica dell'ordinanza SND/388/202 che regola l'attività degli atleti professionisti e federati.

Ieri è stata pubblicata sulla BOE una modifica dell'ordinanza SND/388/202 pubblicato lo scorso 3 maggio, che regola l’attività degli atleti professionisti e federati

In quell'ordinanza veniva specificato che gli atleti federati non potevano uscire dal proprio territorio comunale durante gli allenamenti.

ordinanza SND/388/202 pubblicata il 3 maggio
ordinanza SND/388/202 pubblicata il 3 maggio

Ma con il nuovo Ordine SND / 414/2020 pubblicata il 16 maggio, che entrerà in vigore lunedì prossimo, 18 maggio, modifica alcune precedenti ordinanze che interessano gli atleti, oltre a regolamentare la disciplina Fase 2

Cosa dice degli atleti federati?

Gli atleti federati Potranno allenarsi 2 volte al giorno tra  tra le 6:00 e le 10:00 e tra 20:00 e 23:00e nei limiti della provincia in cui hanno la residenza.

Tipo di atleta Momenti in cui puoi allenarti Fusi orari limiti Accreditamento
Professionale Illimitato Nessun programma Provincia SI
Livello alto/DAN Illimitato Nessun programma Provincia SI
Interesse nazionale Illimitato Nessun programma Provincia SI
Federato 2 volte al giorno Strisce stabilite Provincia SI
Non federato Una volta al giorno Strisce stabilite comune NO

Sportivi professionisti

Questo è quanto pubblicato nella BOE modificata il 16 maggio 

Tre. LUI modifica il comma 1 dell'articolo 9, che è formulato nei seguenti termini:

"1. Gli atleti federati non compresi nel precedente articolo potranno svolgere allenamenti individualmente, negli spazi esterni, due volte al giorno, tra le ore 6:00 e le ore 10:00 e tra le ore 20:00 e le ore 23:00, ed entro le ore XNUMX:XNUMX. limiti della provincia in cui hanno la residenza.

Le comunità autonome e le città autonome possono convenire che, nell'ambito del loro ambito territoriale, le fasce orarie previste dal presente articolo inizino fino a due ore prima e terminino fino a due ore dopo, purché non venga aumentata la durata complessiva di dette fasce orarie.

Per svolgere questi allenamenti, se necessario, questi atleti potranno accedere liberamente agli spazi naturali in cui dovranno svolgere la loro attività sportiva come il mare, i fiumi o i bacini artificiali, tra gli altri.

Tuttavia, se gli animali partecipano allo sport praticato, la pratica può essere svolta all'aperto, individualmente, nel luogo in cui soggiornano, previo appuntamento e nello stesso periodo di tempo.»

modifica dell'ordinanza SND/388/202
modifica dell'ordinanza SND/388/202

E che dire degli atleti di alto livello e ad alte prestazioni?

Per quanto riguarda gli atleti di alto livello e ad alte prestazioni, questa modifica riflette

«Articolo 8. Atleti professionisti e atleti qualificati di alto livello e di alte prestazioni.

  1. Atleti professionisti, in conformità con le disposizioni del regio decreto 1006/1985, del 26 giugno, che regola il rapporto di lavoro speciale degli atleti professionisti e degli atleti qualificati dal Consiglio superiore dello sport come atleti di alto livello o di interesse nazionale, come nonché quelli qualificati dalle comunità autonome come atleti di alto rendimento, possono svolgere allenamenti individualmente e all'aperto, entro i limiti della provincia in cui l'atleta risiede.

Per questo:

  1. a) Potranno accedere liberamente, se necessario, a quegli spazi naturali in cui devono svolgere la loro attività sportiva, come il mare, i fiumi o i bacini artificiali, tra gli altri.
  2. b) Potranno utilizzare gli attrezzi sportivi e le attrezzature necessarie

Lo sviluppo della formazione e l'utilizzo del materiale dovranno essere effettuati mantenendo, in ogni caso, le corrispondenti misure di distanziamento sociale e igieniche per prevenire la diffusione del COVID-19, indicate dalle autorità sanitarie.

«6. La federazione sportiva corrispondente rilascerà il giusto accredito agli atleti in essa inseriti che soddisfino tali requisiti, ritenendo, a tali fini, sufficiente accreditamento la licenza sportiva o il certificato di Atleta di Alto Livello o di Alta Prestazione.

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