Cosa dice la BOE sullo sport e sulla Fase 0

Sono queste le condizioni nelle quali deve svilupparsi l’attività sportiva professionistica e federata.

Oggi la Gazzetta Ufficiale dello Stato ha pubblicato il misure di flessibilità legate alla pratica dello sport professionale e federato

Nel documento hanno stabilito ils le condizioni specifiche nelle quali deve essere effettuato il ritorno all'attività sportiva professionale in questa prima fase.

Dati da tenere in considerazione per i professionisti

La distanza dala sicurezza interpersonale sarà di due metri, tranne nell'uso di Bicicletta, pattini ecc., nel qual caso la distanza sarà dieci metri.

La corrispondente Federazione sportiva rilascerà i dovuti accrediti agli atleti, ritenendo, a tal fine, la licenza sportiva oel Certificato di Alto Atleta Livello di accreditamento sufficiente

Dati da tenere in considerazione per i membri federati

Potranno accedervi liberamente spazi naturali in cui devono svolgere la propria attività sportiva ccome mare, fiumi o bacini artificiali, tra gli altri entro i limiti del territorio comunale dove hanno la residenza.

In modalità riassuntiva

Tipo di atleta Momenti in cui puoi allenarti Fusi orari Limitazioni Accreditamento
Professionale Illimitato Nessun programma Provincia licenza
Alto livello Illimitato Nessun programma Provincia Certificato di alto livello
Interesse nazionale Illimitato Nessun programma Provincia Certificato di alto livello
Federato 2 volte al giorno Strisce stabilite comune licenza
Non federato Una volta al giorno Strisce stabilite comune Non

Questo è il testo completo dell' BOE

Articolo 8. Atleti professionisti e atleti qualificati di alto livello.

1. Atleti professionisti, in conformità con le disposizioni del regio decreto 1006/1985, del 26 giugno, che regola il rapporto di lavoro speciale degli atleti professionisti e degli atleti qualificati dal Consiglio superiore dello sport come atleti di alto livello o di alto livello di interesse nazionale, possono svolgere gli allenamenti individualmente, all'aperto, nei limiti della provincia in cui risiede l'atleta.

Per questo:

a) Potranno accedere liberamente, se necessario, a quegli spazi naturali in cui devono svolgere la loro attività sportiva, come il mare, i fiumi o i bacini artificiali, tra gli altri.

b) Potranno utilizzare gli attrezzi sportivi e le attrezzature necessarie.

Lo sviluppo della formazione e l'utilizzo del materiale dovranno essere effettuati mantenendo, in ogni caso, le corrispondenti misure di distanziamento sociale e igieniche per prevenire la diffusione del COVID-19, indicate dalle autorità sanitarie.

2. Gli atleti di cui al presente articolo e che praticano sport adattati o paralimpici possono essere accompagnati da altro atleta per svolgere la propria attività sportiva, qualora ciò sia inevitabile.

In questo caso, le distanze interpersonali di sicurezza saranno ridotte a quanto necessario per la pratica sportiva, con l’obbligo per entrambi i soggetti dell’uso della mascherina, e saranno applicate le misure ritenute opportune per garantire l’igiene personale e l’etichetta respiratoria caso per caso adeguate.

3. La durata e il programma degli allenamenti saranno quelli necessari per un corretto mantenimento della forma sportiva.

4. Può partecipare agli allenamenti una persona che svolge le funzioni di allenatore, per tutto il tempo necessario e che mantiene le misure di distanziamento sociale e igieniche adeguate a prevenire la diffusione del COVID-19 indicate dalle autorità sanitarie.

5. In generale, la distanza di sicurezza interpersonale sarà di due metri, salvo in caso di utilizzo di biciclette, pattini o altri tipi di attrezzi similari, nel qual caso sarà di dieci metri.

Tali distanze minime non saranno richieste nel caso previsto al punto 2.

6. La federazione sportiva corrispondente rilascerà regolare accredito agli atleti in essa inseriti che rispondano a tali requisiti, ritenendo, a tal fine, sufficiente accreditamento la licenza sportiva o il certificato di Atleta di Alto Livello.

Articolo 9. Altri atleti federati.

1. Gli atleti federati non previsti dal precedente articolo possono svolgere allenamenti individualmente, negli spazi all'aperto, due volte al giorno, dalle ore 6:00 alle ore 10:00 e dalle ore 20:00 alle ore 23:00, e nei limiti delle ore del territorio comunale in cui risiedono.

Per fare ciò, se necessario, potranno accedere liberamente a quegli spazi naturali in cui dovranno svolgere la loro attività sportiva come il mare, i fiumi o i bacini artificiali, tra gli altri.

Tuttavia, se gli animali partecipano allo sport praticato, la pratica può essere svolta all'aperto, individualmente, nel luogo in cui soggiornano, previo appuntamento, e nello stesso periodo di tempo.

2. Nel caso degli atleti federati, nelle modalità sportive adattate, si applicherà quanto previsto al comma 2 dell'articolo precedente.

3. Parimenti deve essere rispettata la distanza di sicurezza interpersonale stabilita al comma 5 del precedente articolo.

4. Durante gli allenamenti non è consentita la presenza di allenatori o altre tipologie di personale ausiliario.

5. La federazione sportiva corrispondente rilascerà il regolare accredito agli atleti in essa iscritti in possesso di tali requisiti, ritenendo, a tal fine, sufficiente accreditamento la licenza sportiva.

Articolo 10. Formazione di base degli atleti appartenenti alle leghe professionistiche.

1. Gli atleti inseriti in società sportive o società partecipanti a leghe professionistiche possono svolgere allenamenti di base, finalizzati ad una specifica modalità sportiva, individualmente e nel rispetto delle corrispondenti misure di prevenzione e igiene.

Ai fini delle disposizioni della presente ordinanza, per formazione di base si intenderà una formazione individualizzata, sviluppata nei centri di formazione a disposizione dei club o delle società sportive, adattata alle esigenze specifiche di ciascuna modalità sportiva.

2. L'allenamento di base di questi atleti sarà svolto nel rigoroso rispetto delle misure di distanziamento sociale e igieniche volte a prevenire la diffusione del COVID-19: distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri, lavaggio delle mani, utilizzo delle strutture, protezioni sanitarie e tutte quelle problematiche legate alla tutela degli atleti e del personale ausiliario della struttura.

3. La lega professionistica corrispondente rilascerà l'accreditamento adeguato agli atleti che ne fanno parte e che soddisfano questi requisiti per gli scopi pertinenti.

 

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