La BOE pubblica le misure per lo sport nella Fase 3 della de-escalation

Pubblicate oggi sul BOE le misure che verranno applicate nei territori che avanzano alla Fase 3 della de-escalation

Puoi consultarlo di seguito link

Queste sono alcune delle sue misure più importanti

  • Riunioni fino a 20 persone persone
  • Non ci saranno fasce orarie
  • Segue  scommettere sul telelavoro
  • Riaprono tutto negozi con limite del 50%.
  • Riaprire il aree comuni dei centri commerciali con il limite del 40%
  • Mercati all'aperto, alla metà dei posti autorizzati
  • Ritornano i consumi nel bancone bar, con distanza di sicurezza
  • Le terrazze all'aperto aperte al 75% della sua capacità consentita."
  • All'interno i bar potranno aprire per consumare nei locali “purché non venga superato il limite. il 50% della sua capacità”
  • Aprono il aree comuni dell'hotel con un limite del 50% della capacità
  • Nello sport, Allenamento medio in leghe federate non professionistiches, così come il celebrazione di spettacoli y attività sportive.
  • Nelle biblioteche e nei musei il limite di capienza è del 50%.

Articolo 31. Formazione media nelle leghe federate non professionistiche.

1. Atleti integrati nei club partecipanti in campionati federali non professionisti potrà esibirsi allenamento di tipo medio, consistente nell'esercizio di compiti fisici e tecnici individualizzati, nonché nello svolgimento di allenamenti tattici non esaustivi mirati alla specifica modalità sportiva, in piccoli gruppi composti da più atleti fino ad un massimo di venti, mantenendo in generale la distanza di sicurezza di due metri, ed evitando in ogni caso situazioni in cui avvenga contatto fisico.

Per questo, Potranno utilizzare le strutture a loro disposizione, rispettare le misure stabilite dalle autorità sanitarie.

2. Se hai optato per il regime di allenamento per la concentrazione deve rispettare il misure specifiche istituito per questo tipo di allenamenti dalle Autorità sanitarie e dal Consiglio Superiore dello Sport.

Sia che si richieda il servizio di residenza o l'apertura di servizi di ristorazione e mensa, dovranno essere rispettate le misure previste per questa tipologia di esercizi.

3. Le attività formative verranno svolte, ove possibile, su turni., evitando di superare il cinquanta per cento della capienza dell'impianto per gli atleti, al fine di mantenere le distanze minime necessarie a tutelare la salute degli atleti.

4. Il personale tecnico necessario potrà partecipare alle sessioni di formazione. per il loro sviluppo, per il quale devono mantenere le misure generali di prevenzione e igiene contro il COVID-19 indicate dalle autorità sanitarie.

All'interno di detto staff tecnico verrà nominato un responsabile che segnalerà gli eventuali incidenti al coordinatore dell'ente sportivo.

5. È possibile utilizzare gli spogliatoi, nel rispetto di quanto previsto dalle misure generali di prevenzione e igiene contro il COVID-19 indicate dalle autorità sanitarie.

A tal fine si applicherà quanto previsto all'articolo 6.5.

6. Alle sessioni di formazione I media non potranno partecipare.

7. Possono essere effettuati riunioni tecniche di lavoro con un massimo di venti partecipanti, e mantenendo sempre la corrispondente distanza di sicurezza e utilizzando le necessarie misure di protezione.

Un'estetica efectos, se si tratta di riunioni di incontri tra acquirenti di sessioni, di teorie e di parenti legati alla visione di video o charlas técnicas di revisioni di aspetti di carter técnico, torsioni o di trasporto vincenti a un evento reale.

8. Le sessioni di formazione Non avranno la presenza di personale ausiliarior, né oggetti di scena, riducendo il personale del centro di formazione al numero minimo sufficiente per fornire il servizio.

9. En ogni caso verranno seguite misure di prevenzione e protezione stabiliti dalle autorità sanitarie.

10. Dovrà essere effettuata la pulizia e disinfezione periodica delle strutture secondo quanto previsto dall'articolo 6. Parimenti il ​​materiale utilizzato dagli atleti verrà pulito e disinfettato al termine di ogni turno di allenamento ed al termine della giornata.

11 Per l'uso di mmateriali e palestre sarà necessario applicare adeguate misure di protezione per atleti e tecnici. In generale gli atleti non potranno condividere alcun materiale.

Qualora ciò non fosse possibile, eventuali attrezzature o materiali utilizzati per esercitazioni tattiche o allenamenti specifici o per la manutenzione meccanica e materiali o attrezzature di sicurezza dovranno essere disinfettati dopo ogni utilizzo.

Articolo 32. Celebrazione di spettacoli e attività sportive.

La celebrazione di spettacoli e/o attività sportive all'aperto o in impianti sportivi aperti o chiusi rispetterà le disposizioni dell'articolo 41 dell'ordinanza SND 414/2020 del 16 maggio. Articolo 33.

Flessibilità delle misureriguardante l’apertura degli impianti e dei centri sportivi all’aperto e chiusi.

1. Negli impianti sportivi all'aperto di cui all'articolo 41 dell'ordinanza SND/399/2020 del 9 maggio, le attività sportive possono essere svolte in gruppi fino a venti persone, senza contatto fisico, e finché il cinquanta per cento della capacità massima consentita.

A tali fini si applicherà il regime di accesso, turni e pulizia stabilito dall'articolo 41 dell'ordinanza SND/399/2020 del 9 maggio. Gli atleti potranno comunque accedere agli impianti accompagnati da persona diversa dal proprio allenatore.

2. Negli impianti e centri sportivi di cui all'articolo 42 dell'Ordinanza SND/399/2020, del 16 maggio, nonché all'articolo 42 dell'Ordinanza SND/414/2020, del 16 maggio, Le attività sportive potranno essere svolte in gruppi fino a venti persone, senza contatto fisico. e finché il cinquanta per cento della capacità massimo consentito.

A tali fini, si applicherà il regime di accesso, turni e pulizia stabilito nell'articolo 42 dell'ordinanza SND/399/2020, del 9 maggio, e nell'articolo 42 dell'ordinanza SND/414/2020, del 16 maggio.

Tuttavia, Gli atleti potranno accedere agli impianti accompagnati da persona diversa dal proprio allenatore.

3. Quando possibile, durante la pratica dell'attività sportiva di cui al presente articolo, a distanza di sicurezza di due metri.

4. Non sarà necessario fissare anticipatamente un appuntamento per lo svolgimento dell'attività sportiva nelle strutture e nei centri di cui al presente articolo.

5. E’ consentito l’uso degli spogliatoi e delle zone docce. A tal fine si applicherà quanto previsto all'articolo 6.5.

Articolo 47. Turismo attivo e attività sportive, culturali e ricreative nella natura.

1. Possono essere effettuati turismo attivo e attività nella natura per gruppi fino a dieci persone, da imprese registrate come imprese turistiche attive nella corrispondente amministrazione competente, alle condizioni previste nelle sezioni seguenti.

Tali attività saranno organizzate, preferibilmente, su appuntamento. Allo stesso modo, negli spazi naturali ubicati nella provincia o unità territoriale di riferimento, Possono essere svolte le attività sportive, culturali o ricreative disciplinate nella presente ordinanza e la pratica di tali attività deve essere soggetta alle disposizioni dell'articolo 7.2.

2. Le attività attive del turismo non sono realizzate nel settore degli stabilimenti o locali destinati a un'attiva attività, poiché le aree comuni comunali permanenti sono garantite al pubblico, salvo i corrispondenti nella zona di accoglienza, in caso di necessità, anche se disponibili, disponibili disinfettante per lava de manos y / o geles hidroalcohólicos o disinfettanti con azione virucida autorizados y registrados del Ministerio de Sanidad.

3. L'utilizzo dei clienti per i clienti è previsto in base all'articolo 6.5.

4. Nelle attività, il distanza di sicurezza interpersonale di due metri. Quando non è possibile mantenere la distanza di sicurezza, devono essere utilizzati dispositivi di protezione adeguati al livello di rischio.

L'equipaggiamento necessario per agevolare l'attivazione di un accordo con le medigi sanitarie sanitarie istituite è destinato al cliente.

Le autorità competenti possono adottare misure restrittive nell’accesso agli spazi naturali della loro giurisdizione, in particolare nelle aree naturali protette, quando ritengono che esista rischio di affollamento.

Queste misure includeranno, tra l'altro, il controllo della capacità dei parcheggi, delle aree di sosta e dei centri di interpretazione, nonché dei sentieri e dei punti di accesso, oltre al rafforzamento della sorveglianza relativa alla protezione dell'ambiente naturale."

modifiche

Quando. È introdotta una nuova sesta disposizione aggiuntiva, così formulata:

«Sesto provvedimento aggiuntivo. Altri ulteriori misure di flessibilità nel campo dell’attività sportiva.

In questa fase si applicheranno le disposizioni degli articoli 40, 41 e 43 dell'ordinanza SND/414/2020 del 16 maggio.

Quattro. È modificato il comma 4 dell'articolo 42, che così recita:

"4. Negli impianti sportivi indoor, sarà possibile consentire la pratica sportiva individuale o quelle pratiche che possono essere sviluppate da a massimo due persone Nel caso delle modalità così praticate, con l' ad eccezione delle modalità praticate dalle coppie, sempre senza contatto fisico, mantenendo le dovute misure di sicurezza e protezione, e in ogni caso la distanza di sicurezza sociale di due metri.

Allo stesso modo, il limite di capacità del trenta per cento capienza alla fruizione sportiva di ciascuna struttura, sia in termini di accessi che durante la pratica stessa, consentendo a ssistema di accesso che impedisce l'accumulo di persone e che rispetti le misure di sicurezza e di tutela della salute."

cinque. È modificato il comma 4 dell'articolo 43, che così recita:

"4. Nels le piscine potranno consentire la pratica sportiva individualequelle pratiche che possono essere sviluppate da a massimo due persone nel caso di modalità così praticate, sempre senza contatto fisico, mantenendo le dovute misure di sicurezza e protezione, e comunque la distanza di sicurezza di due metri.

Quando la piscina sarà divisa da corsie di allenamento, sarà abilitato un sistema di accesso e controllo per evitare l'accumulo di persone e che rispetti le misure di sicurezza e tutela sanitaria.

In ogni caso, Verrà rispettato il limite del trenta per cento della capienza per l'uso sportivo di ciascuna piscina, sia in termini di accesso che durante la pratica stessa.

Il BOE completo: https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5469.pdf 

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