La libertà di tempo per lo sport è ora consentita nei comuni con meno di 10.000 abitanti

Dovranno essere soddisfatte 2 condizioni

Dopo averlo annunciato la settimana scorsa, oggi, venerdì, è stata pubblicata sulla BOE l'ordinanza  SND/427/2020, del 21 maggio, che applica diverse misure di flessibilità per i comuni con meno di 10.000 abitanti.

Dovranno soddisfare 2 condizioni

Il provvedimento che entra in vigore oggi, venerdì, interessa i comuni con meno di 10.000 abitanti e con una densità abitativa inferiore a 100 abitanti per km2 che sono ubicati in unità territoriali in fase 0 e 1 potranno beneficiare di alcune delle misure previste per la fase 2.

pertanto Non ci saranno limitazioni di orario per le uscite dei bambini o per gli sport all'aria aperta.

Sport nel territorio comunale o fino a 5 chilometri

Le attività consentite possono essere praticate nell' termino municipale o, in mancanza, ad un ddistanza massima di cinque chilometri, compresi i comuni contigui, purché ricadenti nell'ambito di applicazione della presente ordinanza e appartenenti alla stessa unità territoriale di riferimento.

Cosa pubblica la BOE

Articolo 3. Spostamento della popolazione infantile e pratica dell'attività fisica non professionale.

1. Le fasce orarie previste non saranno applicabili. nell'ordinanza SND/370/2020, del 25 aprile, sulle condizioni alle quali il spostamenti della popolazione infantile durante la situazione di crisi sanitaria causata dal COVID-19 e l'ordinanza SND/380/2020, del 30 aprile, sulle condizioni alle quali può essere effettuata attività fisica non professionale all'aperto durante la situazione di crisi causata dal COVID-19.

2. In caso di spostamenti da parte dell' bambini sotto i 14 anni, non si applica il limite degli adulti responsabile e fino a tre bambini inclusi nell'articolo 3.1 dell'ordinanza SND/370/2020, del 25 aprile, sulle condizioni alle quali devono aver luogo i viaggi della popolazione infantile durante la situazione di crisi sanitaria causata da COVID -19, Tutti i conviventi possono effettuare questi spostamenti nella stessa abitazione.

3. Detta attività può essere praticato nel territorio comunale o, in mancanza, ad a distanza massima di cinque chilometri, compresi i comuni contigui, purché ricadenti nell'ambito di applicazione della presente ordinanza e appartenenti alla stessa unità territoriale di riferimento.

 

Potete consultare il BOE completo a questo link: https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/22/pdfs/BOE-A-2020-5218.pdf 

 

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